L’attuale emergenza sulle famiglie separate comporta nuove e/o ulteriori problematiche tra i separati e/o divorziati, riguardo la frequentazione dei figli, a seguito delle misure restrittive per il contenimento del contagio.
Il D.L. n.18-2020 del 17.03.2020, all’ art.1 ha stabilito il divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
La dizione “assoluta urgenza” non è stata chiara, per cui è intervenuto il Governo con le Faq pubblicate sul proprio sito in data 23.03.2020, per specificare che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si potrebbe dunque affermare che anche a seguito del D.L. n.18/2020, non sussistono limitazioni per gli spostamenti necessari per l’esercizio del diritto di visita. Tuttavia su questo preciso aspetto non vi sono altrettante specifiche precisazioni e dunque allo stato attuale non vi è assoluta certezza per genitori e figli.
Ne consegue che sono molti i genitori che chiedono se anche con le misure restrittive possa essere rispettata la bigenitorialità.
Il Tribunale di Milano è intervenuto con decreto del 11.03.2020 per specificare che”…. gli spostamenti dei genitori per raggiungere i propri figli devono considerarsi sempre consentiti”.
Tale precisazione ha anche la finalità di chiarire che, in ogni caso, il genitore collocatario non può strumentalizzare le varie disposizioni per impedire all’altro di vedere i figli, poiché commetterebbe sicuramente un illecito.
Ma, posto che il diritto di visita è collegato al primario interesse del minore, occorre valutare caso per caso anche l’interesse dello stesso a non essere esposto a rischi di
contagio. Il suddetto principio di tutela della salute del minore è stato confermato dal Tribunale di Trento che, con decreto del 6 aprile 2020, ha accolto un ricorso presentato dalla madre con cui vivono i figli e quindi ha dato una interpretazione restrittiva alle norme che limitano gli spostamenti dettate dal Dpcm del 22 marzo, sospendendo provvisoriamente gli incontri con il genitore non collocatario.
Pertanto le domande generiche sono le seguenti:
1) Gli studi legali sono aperti?:
Certamente, del resto la giustizia non può permettersi uno stop, e quindi vengono prestate attività di consulenza ed assistenza in via telefonica o su skipe o similari videochiamate. Dal 9 marzo sono state sospese udienze e termini processuali fino all’ 11 maggio.
2) Il genitore collocatario della prole può ottenere dal giudice, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la modifica delle modalità originarie di visita ed in particolare la sospensione degli incontri tra i figli e l’altro genitore?
Si. Attraverso il ricorso al competente Tribunale, motivando il potenziale danno alla salute dei figli. Il giudice potrà sospendere la modalità di incontro “fisico” tra genitore e figlio e sostituirla con modalità “da remoto”, ossia tramite video-chiamata e modalità simili.
(Cfr. ad es App. Bari 16.3.2020, App. Bari 26.3.2020 Trib. Napoli 26.3.2020, Contrario orientamento Trib Milano 10.3.2020).
3) Se il minore è collocato presso un genitore che risiede in un comune diverso, sono possibili gli incontri?
Nella ipotesi in cui i minori risiedano in un comune diverso dal genitore non collocatario, trova attualmente applicazione il divieto di spostamento e quindi gli incontri non saranno possibili.
4) Il genitore separato/divorziato può sospendere o ridurre autonomamente il versamento del suo contributo per il mantenimento dei figli minori a causa della sopravvenuta incapacità di produrre reddito o comunque a seguito di una diminuzione dei suoi redditi?
Non è prevista nel diritto di famiglia una modifica unilaterale del titolo giudiziale, per cui un fatto nuovo può costituire il fondamento di una istanza di modifica delle disposizioni di carattere economico che deve essere valutata dal Tribunale, al fine di una revisione delle condizioni economiche. Pertanto, anche quando vi sia accordo tra i genitori, è necessario procedere con un ricorso congiunto, oppure con un procedimento di negoziazione assistita, per evitare i tempi dei giudizi.
5) I genitori devono continuare a pagare la retta della scuola privata?
No. Infatti la sopravvenuta impossibilità per la scuola di fornire la prestazione, realizza una risoluzione del contratto, ex art 1463 c.c.. Anche in caso di lezioni da remoto o invio di compiti a mezzo email, non si ritiene giustificato corrispondere l’intera retta. Tuttavia occorre esaminare il singolo caso ed il contratto (se sottoscritto), per cui il genitore può concordare una riduzione per il periodo in cui la scuola rimarrà chiusa e quindi garantire la ripresa della stessa per l’anno futuro.
Di sicuro è che specie in tale periodo di incertezza, i diritti di visita e il rispetto della obbligazione per il mantenimento dovranno essere oggetto di riflessione e cautela.
Avv. Fulvia Trincia
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